Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
Codice penale
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare
TITOLO TREDICESIMO
Dei delitti contro il patrimonio
CAPO PRIMO
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Art. 635 ter
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata
AGGIORNAMENTI ALL’ARTICOLO
1. L’articolo è stato inserito nel codice dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica.
2. L’ultimo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. La versione del testo previgente: se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
NOTE PROCEDURALI
Autorità Giudiziaria competente: Tribunale Monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo indiziato delitto: 1. Fattispecie primo comma = non consentito; 2.Fattispecie secondo comma=consentito.
Misura cautelari personali: consentite.