Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 Ter)
Codice penale
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare
TITOLO XII – DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione IV – Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 615 Ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio
ANNOTAZIONE NORMATIVA
1- Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
NOTE PROCEDURALI
Autorità Giudiziaria competente: Tribunale Monocratico.
Procedibilità: primo comma a querela di parte; secondo e terzo comma d’ufficio.
Arresto: primo comma, non consentito; secondo e terzo comma facoltativo in flagranza.
Misura cautelari personali: primo comma non consentite; secondo e terzo comma consentite.